NOVITÀ SUI CONTRATTI A TERMINE
Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese (GU n.161 del 13-7-2018).
Dopo l'approvazione alla Camera della Legge di conversione del DDL n. 87/2017 definito “decreto Dignità” si passa al successivo vaglio del Senato che dovrebbe approvarlo definitivamente il 7 agosto.
Tra le novità di particolare rilievo previste dalla norma occorre fare particolare menzione della stretta sui contratti a termine prevista dalla stessa.
In primis il decreto prevede che i contratti a termine che non recano alcuna causale dovranno indicare i motivi del rinnovo dopo i primi 12 mesi secondo precisi criteri fissati dalla Legge.
La causali ammesse saranno le seguenti: la prima legata a “esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell’attività ordinaria” e la seconda che fa riferimento a “necessità temporanee e oggettive, estranee all’attività ordinaria o necessità di sostituire altri lavoratori che magari sono in ferie”.
Non dovrebbe essere prevista l'indicazione della causale per i soli contratti stagionali.
Altra importante novità riguarda la durata massima dei contratti di lavoro che potrà essere pari a 24 mesi (2 anni) in luogo dei 36 mesi attualmente previsti e, inoltre, saranno possibili solamente 4 rinnovi e non più cinque.
La violazione del termine di 24 mesi comporterà la conversione del rapporto da tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, a partire dalla data del superamento.
Riguardo ai contributi le imprese dovranno versare a favore della NASpI (acronimo Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego) un contributo aggiuntivo maggiorato dello 0,50% rispetto a quello attualmente previsto. Già la Legge Fornero aveva introdotto un contributo aggiuntivo dell'1,4% per i contratti a termine, la maggior contribuzione prevista per i contratti a tempo determinato rispetto a quelli a tempo indeterminato sarà, quindi, pari all'1,9%.
La NASpI è una indennità mensile di disoccupazione, istituita dall'art. 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, che sostituisce le precedenti prestazioni di disoccupazione ASpI e MiniASpI in relazione agli eventi di disoccupazione involontaria che si sono verificati a decorrere dal 1° maggio 2015 che viene erogata su domanda dell'interessato.
Per una maggior tutela dei lavoratori viene elevato da 120 a 180 giorni il termine entro il quale il lavoratore potrà impugnare - sempre con le modalità previste dall'articolo 6, comma 1, della legge n. 604/1966 - il contratto a tempo determinato cessato.
L'ultimo limite previsto per le aziende riguarda il numero di dipendenti assunti a termine che non potranno superare il 30% dei dipendenti totali assunti con contratto a tempo indeterminato.
All'interno dello stesso decreto per incentivare le assunzioni viene prorogato il bonus per le assunzioni stabili degli under 35 che rinnova il provvedimento della legge di stabilità 2018 anche per il 2019 e 2020.
Al fine di promuovere l’occupazione giovanile stabile, ai datori di lavoro privato che negli anni 2019 e 2020 assumono lavoratori che non abbiano compiuto il trentacinquesimo anno di età con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti – si legge nel testo – è riconosciuto per un periodo massimo di 36 mesi l’esonero del versamento del 50% dei complessi di contributi previdenziali con l’esclusione dei premi i contributi dovuti all’Inail nel limite massimo di importo pari a 3mila euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.
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