ARRIVA LA CERTIFICAZIONE UNICA 2015:
NUOVI ADEMPIMENTI DAL DECRETO SULLE SEMPLIFICAZIONI FISCALI
Dal 2015 (in riferimento ai redditi erogati nel 2014) i sostituti d’imposta debbono utilizzare un solo modello per attestare sia i redditi di lavoro dipendente e assimilati,
fino al 2014 riportati nel Cud, sia altri redditi (per esempio di lavoro autonomo e "redditi diversi"), ad oggi certificati in forma libera: il modello di "Certificazione Unica" (CU).
Il modello va poi trasmesso all'Agenzia delle Entrate entro il 9 marzo, il 7 cade di sabato, esclusivamente in via telematica (direttamente o tramite un intermediario abilitato).
Sono tenuti all’invio del flusso telematico coloro che nel 2014 hanno corrisposto somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte, ai sensi degli artt. 23, 24, 25, 25-bis, 25-ter, 29 del D.P.R. n. 600 del 1973 e 33, comma 4, del D.P.R. n. 42 del 1988.
Sono altresì tenuti ad inviare il flusso coloro che nel 2014 hanno corrisposto contributi previdenziali e assistenziali dovuti all’INPS e all’INPS Gestione Dipendenti Pubblici e/o premi assicurativi dovuti all’Inail.
Quindi a partire da quest’anno anche per i lavoratori autonomi che hanno subito trattenute a titolo di pagamento di ritenute alla fonte il datore di lavoro dovrà inviare una vera e propria dichiarazione invece delle semplici certificazioni previste fino all’anno scorso.
La motivazione ufficiale è che questi dati verranno utilizzati per l’elaborazione del 730 precompilato ma non si comprende perché quest’obbligo è stato esteso anche ai titolari di partita iva che dovranno provvedere autonomamente alla compilazione della propria dichiarazione esattamente come in passato.
Appare quantomeno inverosimile che questo nuovo adempimento sia introdotto proprio dal decreto legislativo contenente disposizioni in materia di semplificazioni fiscali.
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