
Reg. CE n. 1234/07 del Consiglio e (CE) n. 555/08 della Commissione
AREA DI INTERVENTO
Intero territorio regionale pugliese.
SOGGETTI BENEFICIARI
a) Imprenditori agricoli singoli
b) Società di persone e capitali esercitanti attività agricola
c) Cooperative agricole di conduzione
d) Imprenditori agricoli singoli partecipanti a progetti collettivi
CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ
Alla data di presentazione della domanda i soggetti interessati alle azioni previste dal piano devono trovarsi in una o più delle seguenti condizioni:
REQUISITI TECNICI
Le forme di allevamento ammesse sono quelle verticali a spalliera/filare (es. Guyot, Cordone Speronato, etc.) che consentono di contenere le rese di uva per ettaro. E’ inoltre, ammessa la realizzazione di vigneti con forma di allevamento ad “alberello pugliese”.
Gli impianti dovranno garantire una densità minima di 3.000 piante/ettaro.
Il materiale vivaistico da utilizzare nei piani deve essere certificato e comunque controllato per quanto attiene l’esenzione dai virus
Sono escluse le forme di allevamento orizzontali (Tendone);
Non è ammesso il reimpianto della stessa particella con la stessa varietà secondo lo stesso sistema di coltivazione della vite.
SUPERFICIE MINIMA DI INTERVENTO
-Nel caso di progetti presentati da imprenditori singoli è richiesta una superficie minima di 0.50 Ha.
-Nel caso di progetti collettivi, è fissata una superficie vitata non inferiore a 20 Ha.
PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO
Il sostegno comunitario alla ristrutturazione e alla riconversione dei vigneti è versato dall’AGEA Organismo Pagatore e può essere erogato soltanto nelle forme di contributo fondo perduto pari a circa il 75% per i costi di ristrutturazione e riconversione del vigneto.